Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 apr 2026
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «fornitore di energia elettrica» o «fornitore»: partecipante al mercato attivo nella fornitura di energia elettrica; 2) «fornitura»: la fornitura quale definita all', punto 12), della direttiva (UE) 2019/944; 3) «modello di riferimento»: il modello di riferimento quale definito all', punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 4) «cliente finale»: il cliente finale quale definito all', punto 3), della direttiva (UE) 2019/944; 5) «punto di misurazione»: luogo fisico in cui è misurato o calcolato il prelievo o l'iniezione delle quantità di energia elettrica; 6) «amministratore del punto di misurazione»: l'amministratore del punto di misurazione quale definito all', punto 12), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 7) «autenticazione»: l'autenticazione quale definita all', punto 16), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 8) «punto di contabilizzazione»: punto di misurazione o punto di misurazione virtuale sotto la responsabilità di un responsabile del bilanciamento, in cui il fornitore effettua la fornitura di energia, si esegue il regolamento e può avere luogo il cambio di fornitore; 9) «responsabile del bilanciamento»: il responsabile del bilanciamento quale definito all', punto 14), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 10) «autorizzazione»: l'autorizzazione quale definita all', punto 8), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 11) «contratto di fornitura di energia elettrica»: il contratto di fornitura di energia elettrica, ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica, quale definito all', punto 13), della direttiva (UE) 2019/944; 12) «amministratore dei dati misurati»: l'amministratore dei dati misurati quale definito all', punto 7), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 13) «avente diritto»: partecipante al mercato che deve essere informato delle modifiche apportate al registro dei punti di misurazione dall'amministratore del punto di misurazione, o dal soggetto delegato se così disposto dagli Stati membri, a seguito di un processo nel mercato al dettaglio o dell'annullamento di tale processo; 14) «soggetto interessato»: partecipante al mercato che diventa responsabile del punto di contabilizzazione o cessa di esserlo per effetto diretto di un processo nel mercato al dettaglio o dell'annullamento di tale processo; 15) «amministratore delle autorizzazioni»: l'amministratore delle autorizzazioni quale definito all', punto 10), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162; 16) «fornitore futuro»: fornitore già iscritto nel registro dei punti di misurazione per un punto di contabilizzazione per un determinato periodo di tempo in futuro.
Storico versioni

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