Art. 1
Oggetto
In vigore dal 14 apr 2026
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per accedere ai dati richiesti e scambiarli in sede di cambio di fornitore nel mercato dell'energia elettrica. Specifica il processo tecnico per cambiare fornitore di energia elettrica che, a norma dell', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944, entro il 2026 non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo. Il presente regolamento istituisce anche procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati, che esigono la comunicazione e la pubblicazione delle prassi nazionali con cui è applicato il modello di riferimento.
2. Al fine di garantire l'applicazione dei requisiti di interoperabilità di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce un modello di riferimento che delinea le norme e le procedure per l'interoperabilità dei dati richiesti nel processo di passaggio del cliente finale da un fornitore all'altro. Il modello di riferimento elenca inoltre i partecipanti al mercato dell'energia elettrica interessati, i loro ruoli e le loro responsabilità individuali o congiunti.
Storico versioni
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