Art. 48

Classificazione e indicazioni di prodotto

In vigore dal 11 mar 2026
Classificazione e indicazioni di prodotto 1.   I prodotti nei quali un disegno o modello dell’UE è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato sono classificati in base alla classificazione di Locarno, quale modificata e in vigore alla data di deposito della domanda. 2.   L’indicazione del prodotto, di cui all’, paragrafo 2, identifica in modo chiaro e preciso la natura dei prodotti e consente di classificare ciascun prodotto in una sola classe e sottoclasse della classificazione di Locarno, se possibile utilizzando la banca dati armonizzata delle indicazioni di prodotto messa a disposizione dall’Ufficio. L’indicazione del prodotto concorda con la rappresentazione del disegno o modello. 3.   I prodotti sono raggruppati per classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell’ordine delle classi e sottoclassi. 4.   Se il richiedente utilizza indicazioni di prodotto che non figurano nella banca dati di cui al paragrafo 2, o che non concordano con la rappresentazione del disegno o modello, l’Ufficio può proporre indicazioni di prodotto figuranti in tale banca dati. Se il richiedente non risponde entro il termine stabilito dall’Ufficio, quest’ultimo può procedere all’esame sulla base delle indicazioni di prodotto proposte.
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