Art. 1
Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga»;
In vigore dal 10 mar 2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
2)
all'articolo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per i gruppi soggetti al MREL su base consolidata a norma dell'articolo 45 sexies, dell'articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo e quarto comma, e dell'articolo 45 septies, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui agli sono trasmesse dalle seguenti autorità e nel seguente modo:»;
3)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Periodi di segnalazione e date di trasmissione
Le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni di cui agli come segue:
a)
per il MREL applicabile a decorrere dal 30 giugno, entro il 16 settembre dello stesso anno;
b)
per il MREL applicabile a decorrere dal 31 dicembre, entro il 18 marzo dell'anno successivo.»
;
4)
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
5)
l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2026:519:oj#art-1