Art. 1 · Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga»;

Art. 1

Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga»;

In vigore dal 10 mar 2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga»; b) il paragrafo 2 è soppresso; 2) all'articolo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Per i gruppi soggetti al MREL su base consolidata a norma dell'articolo 45 sexies, dell'articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo e quarto comma, e dell'articolo 45 septies, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui agli sono trasmesse dalle seguenti autorità e nel seguente modo:»; 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Periodi di segnalazione e date di trasmissione Le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni di cui agli come segue: a) per il MREL applicabile a decorrere dal 30 giugno, entro il 16 settembre dello stesso anno; b) per il MREL applicabile a decorrere dal 31 dicembre, entro il 18 marzo dell'anno successivo.» ; 4) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento; 5) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
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