Art. 4
In vigore dal 6 mar 2026
La deroga è concessa alle condizioni indicate di seguito.
1)
Le autorità doganali di Cabo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all’.
2)
Le attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati recano la seguente menzione: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2026/507».
3)
Le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una relazione sui quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine in applicazione del presente regolamento nonché le copie di detti documenti probatori. Dette relazioni sono trasmesse per tre periodi di 6 mesi, 12 mesi e 20 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, con due mesi di tempo per inviare tali relazioni, a decorrere dalla data di cui al paragrafo successivo.
La prima relazione è pertanto trasmessa fra il 1o luglio e il 1o settembre 2026. La seconda relazione è trasmessa fra il 1o gennaio e il 1o marzo 2027. La terza relazione è trasmessa fra il 1o agosto e il 1o ottobre 2027. Il periodo residuo compreso fra il 1o agosto e il 31 dicembre 2027 è oggetto di una relazione supplementare da trasmettersi entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
4)
Contestualmente alle relazioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una relazione contenente informazioni dettagliate sulle misure da esse adottate al fine di:
a)
garantire il rispetto delle norme di origine dei prodotti in parola applicabili ai fini del regolamento SPG e delle relative procedure;
b)
fornire la cooperazione amministrativa richiesta ai fini dell’attuazione del regime preferenziale nell’ambito del regolamento SPG.
Le informazioni richieste che le autorità competenti di Cabo Verde sono tenute a comunicare sono elencate all’allegato III.
Storico versioni
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