Art. 2
In vigore dal 6 mar 2026
1. La deroga si applica ai prodotti esportati da Cabo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 o, se il regolamento (UE) n. 978/2012 scade prima del 31 dicembre 2027, fino alla data di scadenza di tale regolamento.
2. La deroga è applicabile ai prodotti nei limiti dei quantitativi annuali di cui all’allegato I (tonno) e all’allegato II (sgombro e tombarello) del presente regolamento.
3. L’applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Storico versioni
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