Art. 3
In vigore dal 11 feb 2026
1. Entro il 1o ottobre 2026 e successivamente ogni mese, la Commissione valuta se si verifica una deviazione dei flussi commerciali. Qualora dovesse determinare che si verifica una deviazione dei flussi commerciali, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di misura transitoria di cui all’ per tutte le merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 EUR.
2. Entro il 1o dicembre 2027 la Commissione valuta se un’infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione per riscuotere i dazi all’importazione sulle spedizioni per la vendita a distanza sarà realisticamente operativa entro il 1o luglio 2028. Qualora dovesse ritenere che non sarà operativa entro tale data, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di proroga della misura transitoria di cui all’.
Storico versioni
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