Art. 2
In vigore dal 11 feb 2026
A decorrere dal 1o luglio 2026 fino al 1o luglio 2028, su una spedizione il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 EUR si applica un dazio doganale di 3 EUR per articolo, anziché la franchigia eliminata ai sensi dell’ del presente regolamento, se:
a)
l’importazione dei beni è esente dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE; oppure
b)
le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Storico versioni
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