Art. 1
In vigore dal 10 feb 2026
1. In deroga all’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 e aventi una capacità di raffrescamento fino a 12 kW inclusi utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che siano etichettati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.
2. In deroga all’allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750, aventi una capacità di raffrescamento superiore a 12 kW e che funzionano a temperature inferiori a -50 °C utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che siano etichettati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2026:286:oj#art-1