Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 feb 2026
1.   In deroga all’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 e aventi una capacità di raffrescamento fino a 12 kW inclusi utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che siano etichettati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. 2.   In deroga all’allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l’immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750, aventi una capacità di raffrescamento superiore a 12 kW e che funzionano a temperature inferiori a -50 °C utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che siano etichettati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.
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