Art. 26

Misure transitorie

In vigore dal 6 feb 2026
Misure transitorie Fino a quando non fornirà le applicazioni web di cui all’, paragrafo 1, l’Agenzia assegna codici attraverso banche dati esistenti gestite congiuntamente dai gestori dell’infrastruttura o dagli operatori degli impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci o da un gruppo di imprese ferroviarie. A tal fine le parti interessate che gestiscono tali banche dati concedono all’Agenzia l’accesso alle banche dati a fini di utilizzo.
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