Art. 2

In vigore dal 5 feb 2026
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1723 della Commissione,, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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