Art. 1

In vigore dal 5 feb 2026
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato con i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, è la seguente: Paese d’origine Società Dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Sunflower Group: — Sunflower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina — Sunny Food Co., Ltd, Ganzhou City, Cina 31,0 89 SJ Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina 54,3 89 SK Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 45,1 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 54,3 8 999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso in chilogrammi) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte» . Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Cina. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:276:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo