Art. 51
Divieto di pesca degli squali
In vigore dal 26 gen 2026
Divieto di pesca degli squali
1. I pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Storico versioni
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