Art. 51 · Divieto di pesca degli squali

Art. 51

Divieto di pesca degli squali

In vigore dal 26 gen 2026
Divieto di pesca degli squali 1.   I pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
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