Art. 1

In vigore dal 21 gen 2026
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 è così modificato: (1) il punto 1 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Metodi di calcolo per gli indicatori di output da utilizzare ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione»; b) la prima frase è sostituita dalla seguente: «Nel calcolare gli indicatori di output ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione gli Stati membri tengono conto di quanto segue:»; c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) quando un’unità di output non è interamente pagata nello stesso esercizio finanziario agricolo, gli Stati membri possono applicare metodi diversi per calcolare l’output parziale per quell’esercizio agricolo purché siano rispettate le norme seguenti: i) la somma degli output parziali pagati per un’unità di output non raggiunge 1 prima del pagamento del saldo; ii) la somma degli output parziali pagati per un’unità di output raggiunge 1 al momento del pagamento del saldo; iii) gli output parziali sono valori positivi o pari a zero, in casi debitamente giustificati.»; d) è aggiunta la seguente lettera f): «f) in deroga alla lettera c), per gli interventi in determinati settori, ad eccezione di quelli nel settore vitivinicolo e nel settore dei prodotti dell’apicoltura, il numero di programmi operativi nell’ambito dell’indicatore di output O.35 è rendicontato integralmente per ogni anno di attuazione di un programma operativo.»; (2) al punto 2, il titolo è sostituito dal seguente: « Rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output da utilizzare per la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione»; (3) il punto 3 è così modificato: a) alla lettera a), la prima frase è sostituita dalla seguente: «nel rendicontare gli indicatori di output utilizzati ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione gli Stati membri includono anche i valori aggregati seguenti:»; b) alla lettera b), la prima frase e il punto i) sono sostituiti dai seguenti: «gli Stati membri comunicano annualmente i valori per i seguenti indicatori di output ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione: i) indicatore di output O.3: — il valore di questo indicatore è indicato per intervento, per categoria (se pertinente), e per tipo di intervento; — il numero totale di beneficiari del sostegno della PAC che sono agricoltori e il numero totale di agricoltori che ricevono pagamenti diretti; — il numero totale di beneficiari del sostegno della PAC che sono agricoltori, ripartiti per genere; — i beneficiari sono calcolati integralmente;»; (4) il punto 5 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli output pianificati comprendono gli output generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi e sono pianificati a livello di intervento e per esercizio finanziario agricolo, a partire dall’esercizio finanziario agricolo in cui il finanziamento nazionale integrativo è pagato per la prima volta;»; b) la lettera c) è soppressa; (5) al punto 6 è aggiunta la seguente lettera d): «d) se un output misurato in ettari o unità di bestiame oggetto di domanda nell’anno N–2 non è stato pagato prima del 16 ottobre dell’esercizio finanziario agricolo N–1, tale output non è indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione come parte dei valori aggregati degli indicatori di output per l’esercizio finanziario N–1.»; (6) il punto 9 è così modificato: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli indicatori di risultato relativi a un intervento che rientra nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e rendicontati nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per l’esercizio finanziario agricolo N–1 comprendono il numero di unità contate integralmente per le quali i beneficiari hanno ricevuto pagamenti parziali o totali nell’esercizio finanziario agricolo N–1 in relazione agli interventi dichiarati nell’anno N–2;»; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in deroga alla lettera a), la doppia contabilizzazione può essere accettata per gli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3, R.10, R.17 e R.28, come anche per i tipi di interventi in determinati settori e per gli interventi basati sulle superfici che non rientrano nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2026/166 — Testo vigente | Portale Normativo