Art. 1
In vigore dal 21 gen 2026
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 è così modificato:
(1)
il punto 1 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Metodi di calcolo per gli indicatori di output da utilizzare ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione»;
b)
la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Nel calcolare gli indicatori di output ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione gli Stati membri tengono conto di quanto segue:»;
c)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
quando un’unità di output non è interamente pagata nello stesso esercizio finanziario agricolo, gli Stati membri possono applicare metodi diversi per calcolare l’output parziale per quell’esercizio agricolo purché siano rispettate le norme seguenti:
i)
la somma degli output parziali pagati per un’unità di output non raggiunge 1 prima del pagamento del saldo;
ii)
la somma degli output parziali pagati per un’unità di output raggiunge 1 al momento del pagamento del saldo;
iii)
gli output parziali sono valori positivi o pari a zero, in casi debitamente giustificati.»;
d)
è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
in deroga alla lettera c), per gli interventi in determinati settori, ad eccezione di quelli nel settore vitivinicolo e nel settore dei prodotti dell’apicoltura, il numero di programmi operativi nell’ambito dell’indicatore di output O.35 è rendicontato integralmente per ogni anno di attuazione di un programma operativo.»;
(2)
al punto 2, il titolo è sostituito dal seguente:
«
Rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output da utilizzare per la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione»;
(3)
il punto 3 è così modificato:
a)
alla lettera a), la prima frase è sostituita dalla seguente:
«nel rendicontare gli indicatori di output utilizzati ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione gli Stati membri includono anche i valori aggregati seguenti:»;
b)
alla lettera b), la prima frase e il punto i) sono sostituiti dai seguenti:
«gli Stati membri comunicano annualmente i valori per i seguenti indicatori di output ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione:
i)
indicatore di output O.3:
—
il valore di questo indicatore è indicato per intervento, per categoria (se pertinente), e per tipo di intervento;
—
il numero totale di beneficiari del sostegno della PAC che sono agricoltori e il numero totale di agricoltori che ricevono pagamenti diretti;
—
il numero totale di beneficiari del sostegno della PAC che sono agricoltori, ripartiti per genere;
—
i beneficiari sono calcolati integralmente;»;
(4)
il punto 5 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
gli output pianificati comprendono gli output generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi e sono pianificati a livello di intervento e per esercizio finanziario agricolo, a partire dall’esercizio finanziario agricolo in cui il finanziamento nazionale integrativo è pagato per la prima volta;»;
b)
la lettera c) è soppressa;
(5)
al punto 6 è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
se un output misurato in ettari o unità di bestiame oggetto di domanda nell’anno N–2 non è stato pagato prima del 16 ottobre dell’esercizio finanziario agricolo N–1, tale output non è indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione come parte dei valori aggregati degli indicatori di output per l’esercizio finanziario N–1.»;
(6)
il punto 9 è così modificato:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
gli indicatori di risultato relativi a un intervento che rientra nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e rendicontati nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per l’esercizio finanziario agricolo N–1 comprendono il numero di unità contate integralmente per le quali i beneficiari hanno ricevuto pagamenti parziali o totali nell’esercizio finanziario agricolo N–1 in relazione agli interventi dichiarati nell’anno N–2;»;
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
in deroga alla lettera a), la doppia contabilizzazione può essere accettata per gli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3, R.10, R.17 e R.28, come anche per i tipi di interventi in determinati settori e per gli interventi basati sulle superfici che non rientrano nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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