Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689

In vigore dal 20 gen 2026
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689 Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato: 1) all’articolo 6, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera f bis) dopo la lettera f): «f bis) nell’allegato III, sezione 7, per l’infestazione da Echinococcus multilocularis;»; 2) all’articolo 72, è inserita la seguente lettera j bis) dopo la lettera j): «j bis) nell’allegato V, parte V, sezione 2, per lo status di indenne da infestazione da Echinococcus multilocularis;»; 3) all’articolo 81, paragrafo 3, è inserita la seguente lettera j bis) dopo la lettera j): «j bis) nell’allegato V, parte V, sezione 3, per lo status di indenne da infestazione da Echinococcus multilocularis;»; 4) all’articolo 84, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera n): «n) indenne da infestazione da Echinococcus multilocularis, quando lo status di indenne da Echinococcus multilocularis è stato concesso conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).»;" 5) gli allegati III e V del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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