Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689
In vigore dal 20 gen 2026
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato:
1)
all’articolo 6, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera f bis) dopo la lettera f):
«f bis)
nell’allegato III, sezione 7, per l’infestazione da Echinococcus multilocularis;»;
2)
all’articolo 72, è inserita la seguente lettera j bis) dopo la lettera j):
«j bis)
nell’allegato V, parte V, sezione 2, per lo status di indenne da infestazione da Echinococcus multilocularis;»;
3)
all’articolo 81, paragrafo 3, è inserita la seguente lettera j bis) dopo la lettera j):
«j bis)
nell’allegato V, parte V, sezione 3, per lo status di indenne da infestazione da Echinococcus multilocularis;»;
4)
all’articolo 84, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera n):
«n)
indenne da infestazione da Echinococcus multilocularis, quando lo status di indenne da Echinococcus multilocularis è stato concesso conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).»;"
5)
gli allegati III e V del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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