Art. 13
Notifica ai rappresentanti
In vigore dal 15 gen 2026
Notifica ai rappresentanti
1. Se è stato nominato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune a norma dell’ del presente regolamento in combinato disposto con l’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625, l’Ufficio indirizza le notifiche al rappresentante nominato o al rappresentante comune.
2. Se una sola parte ha nominato più rappresentanti, l’Ufficio effettua la notifica conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138. Se più parti hanno nominato un rappresentante comune, è sufficiente che la notifica sia indirizzata al rappresentante comune.
3. La notifica inviata dall’Ufficio al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata alla persona rappresentata.
Storico versioni
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