Art. 11

Procedura orale e istruzione

In vigore dal 15 gen 2026
Procedura orale e istruzione Gli articoli da 49 a 55 del regolamento delegato (UE) 2018/625 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura orale e all’istruzione a norma degli articoli 64 e 65 del regolamento (CE) n. 6/2002, comprese le modalità dettagliate per l’uso delle lingue in conformità all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 6/2002.
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Procedura orale e istruzione (Art. 11 Regolamento (UE) 2026/137) — Testo vigente | Portale Normativo