Art. 3

In vigore dal 15 gen 2026
1.   Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1456 sono riscossi in via definitiva a un livello corrispondente al 62,6 % delle aliquote del dazio di cui all' del presente regolamento. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. 2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio da riscuotere a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 è la seguente: Paese d'origine Società Dazio antidumping provvisorio (in %) Codice addizionale TARIC (in %) RPC Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. 62,4 89RI RPC Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. 55,5 89RJ RPC Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I 59,1 Cfr. allegato I RPC Tutte le altre importazioni originarie della RPC 69,2 8999
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