Art. 2

In vigore dal 15 gen 2026
1.   È istituito un contingente tariffario esente da dazi per le importazioni di allumina fusa, attualmente classificata con i codici NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 e 2818 10 99 (codici TARIC 2818 10 11 10, 2818 10 11 20, 2818 10 11 30, 2818 10 11 40, 2818 10 11 91, 2818 10 11 99, 2818 10 91 20, 2818 10 91 40, 2818 10 91 91, 2818 10 91 99), originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   Le importazioni del prodotto in esame nell'ambito del volume contingentale non sono soggette ad alcun dazio antidumping. Il volume del contingente tariffario esente da dazi, i tipi di prodotto (definiti con riferimento ai codici TARIC) e i periodi cui si applica sono specificati nell'allegato II. 3.   Il contingente tariffario esente da dazi è assegnato in base al principio del «primo arrivato, primo servito», sulla base del contingente tariffario stabilito in egual misura per ciascun trimestre del periodo di imposizione, come specificato nell'allegato II. 4.   I prelievi effettuati in relazione a ciascun contingente trimestrale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo trimestrale. Al termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati del contingente tariffario vengono automaticamente trasferiti al trimestre successivo. Il saldo non utilizzato al termine dell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione del contingente tariffario definitivo non viene trasferito. 5.   Se il contingente pertinente di cui al paragrafo 2 è esaurito, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono soggette al dazio antidumping definitivo applicabile a norma dell'.
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