Art. 2
Specifiche tecniche del sistema informatico decentrato
In vigore dal 15 gen 2026
Specifiche tecniche del sistema informatico decentrato
Le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli obiettivi tecnici del sistema informatico decentrato, di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/2844, sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.
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