Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 gen 2026
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
(1)
alle comunicazioni elettroniche nelle procedure stabilite dai seguenti atti:
a)
regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
b)
regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
c)
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (9).
d)
direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
e)
regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
(2)
alle comunicazioni elettroniche nella procedura stabilita dall’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784, introdotto dall’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844 per la notificazione o comunicazione per via elettronica dei documenti mediante il punto di accesso elettronico europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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