Art. 3

Ritiro dal mercato

In vigore dal 14 gen 2026
Ritiro dal mercato 1.   Le scorte esistenti dell’additivo di cui all’, destinate a cani e gatti, e delle premiscele che lo contengono, sono ritirate dal mercato entro il 4 maggio 2026. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 4 maggio 2026 e destinati a cani e gatti sono ritirati dal mercato entro il 4 agosto2026.
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Ritiro dal mercato (Art. 3 Regolamento (UE) 2026/89) — Testo vigente | Portale Normativo