Art. 3 · Ritiro dal mercato

Art. 3

Ritiro dal mercato

In vigore dal 14 gen 2026
Ritiro dal mercato 1.   Le scorte esistenti dell’additivo di cui all’, destinate a cani e gatti, e delle premiscele che lo contengono, sono ritirate dal mercato entro il 4 maggio 2026. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 4 maggio 2026 e destinati a cani e gatti sono ritirati dal mercato entro il 4 agosto2026.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:89:oj#art-3