Art. 5

In vigore dal 19 dic 2025
L’ del regolamento (UE) 2024/795 è così modificato: 1) al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente: «iv) le tecnologie di difesa;». 2) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze e le vulnerabilità strategiche dell’Unione.» ; 3) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Entro il 2 maggio 2024, la Commissione emana orientamenti sulle modalità con cui le tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo possono essere considerate critiche e su come possono essere soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 2 del presente articolo. Inoltre, in tali orientamenti la Commissione chiarisce il concetto di catena del valore e relativi servizi essenziali e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione dei prodotti finali di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Entro il 24 febbraio 2026, la Commissione aggiorna gli orientamenti in modo da includere il settore di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv). Se del caso, gli orientamenti sono riesaminati alla luce della relazione di valutazione intermedia di cui all’articolo 8.».
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Art. 5 Regolamento (UE) 2025/2653 — Testo vigente | Portale Normativo