Art. 4
In vigore dal 19 dic 2025
Il regolamento (UE) 2021/1153 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli obiettivi generali dell’MCE sono di costruire, sviluppare, modernizzare, completare e rendere resilienti le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine e degli obiettivi di rafforzamento della competitività europea, della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, della coesione territoriale, sociale ed economica e dell’accesso al mercato interno e della sua integrazione, ponendo l’accento sull’agevolazione delle sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale.»
;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituito dalla seguente:
«c)
nel settore digitale, contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e all’accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, alla creazione e implementazione di capacità digitali quali il cloud, l’IA, le fabbriche di IA e le gigafabbriche di IA, all’aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell’Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell’energia.»
;
2)
all’articolo 8, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:
«f)
ai progetti di interesse comune che contribuiscono alla creazione e all’implementazione o al significativo aggiornamento di capacità digitali, compresi il cloud, l’IA, le fabbriche di IA e le gigafabbriche di IA, è data priorità in funzione della misura in cui contribuiscono in modo significativo a migliorare le prestazioni, la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia e digitali che sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno.»
;
3)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Attività specifiche nell’ambito di un’azione a norma del primo comma, lettera c), possono comprendere, se del caso, misure volte a salvaguardare l’infrastruttura a duplice uso, civile e di difesa, in relazione alla contromobilità militare o a fornire infrastrutture per i combustibili per il duplice uso, civile e di difesa.»
;
b)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
azioni di sostegno alla protezione, alla realizzazione di reti dorsali nuove o a un adeguamento significativo di quelle esistenti, o alla loro riparazione, anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra di essi e tra l’Unione e paesi terzi, come le azioni elencate nella parte V, punto 3, dell’allegato, nonché altre azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali di cui a tale punto;»
;
ii)
è aggiunta la seguente lettera:
«f)
azioni di sostegno alla creazione e all’implementazione di capacità digitali nei settori del cloud, dell’IA, delle fabbriche di IA e delle gigafabbriche di IA;»
;
4)
all’articolo 15, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
«b bis)
fatto salvo il trasferimento delle risorse necessarie all’MCE nel contesto del riesame intermedio dei programmi ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/1058 (*6) e (UE) 2021/1056 (*7) del Parlamento europeo e del Consiglio, e a norma dell’, paragrafo 13, del presente regolamento, per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento, si applicano le condizioni seguenti:
i)
i tassi di cofinanziamento possono essere aumentati di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento di cui alla lettera b);
ii)
le azioni hanno diritto a un prefinanziamento pari ad almeno il 20 % dell’importo assegnato nella convenzione di sovvenzione;
iii)
le azioni sono collocate su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell’UE individuati dagli Stati membri nell’allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all’interno e all’esterno dell’UE], compresi i centri logistici e le sezioni transfrontaliere di tali corridoi, e rispettano i requisiti concernenti le infrastrutture stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 (*8) della Commissione, e possono essere stabilite condizioni specifiche per la partecipazione a procedure di aggiudicazione di tali azioni in conformità all’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9);
(*6) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj)."
(*7) Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj)."
(*8) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1328 della Commissione, del 10 agosto 2021, che specifica i requisiti concernenti le infrastrutture applicabili a determinate categorie di azioni relative alle infrastrutture a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 288 dell’11.8.2021, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1328/oj)."
(*9) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlameto europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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