Art. 1
Ritiro dal mercato
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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Ritiro dal mercato
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L'articolo stabilisce l'obbligo di ritirare dal mercato gli additivi per mangimi indicati nell'allegato. Tale ritiro non è necessariamente generale, ma si applica specificamente per le specie e le categorie di animali precisate nello stesso allegato.
La norma dispone la rimozione dal mercato di specifici additivi per mangimi in relazione a determinate specie e categorie animali.
Si applica a chi produce, commercializza o distribuisce gli additivi per mangimi destinati alle specie e categorie di animali specificate.
Un operatore commerciale che distribuisce un additivo per mangimi inserito nell'allegato deve interromperne la vendita per la specifica specie animale ivi indicata.
Obbligo di ritirare dal mercato gli additivi per mangimi indicati per le relative specie e categorie di animali; sanzioni non previste dal testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.