Art. 3

Tutela dei consumatori

In vigore dal 17 dic 2025
Tutela dei consumatori 1.   Quando applica una politica di utilizzo corretto, un fornitore di comunicazioni intra-UE include nei contratti stipulati con i consumatori a norma dell’articolo 102 della direttiva (UE) 2018/1972 i termini e le condizioni associati a tale politica e, in particolare, i sovrapprezzi per ciascuna chiamata e per ciascun SMS intra-UE che possono applicarsi al consumo di comunicazioni intra-UE che va oltre l’utilizzo tipico. Inoltre, quando un consumatore raggiunge l’80 % di un limite di utilizzo tipico, il fornitore avvisa immediatamente il consumatore del rischio di far scattare l’applicazione di sovrapprezzi e dell’importo dei sovrapprezzi applicabili. 2.   I consumatori hanno il diritto di impugnare le decisioni adottate dal fornitore di comunicazioni intra-UE, anche avviando una procedura di conciliazione o rivolgendosi ai competenti organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/1972.
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Tutela dei consumatori (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/2592) — Testo vigente | Portale Normativo