Art. 2
Misure antifrode
In vigore dal 17 dic 2025
Misure antifrode
I fornitori di comunicazioni intra-UE possono applicare misure antifrode per individuare un utilizzo fraudolento connesso alla decisione volontaria di applicare prezzi al dettaglio uguali per le comunicazioni nazionali e per le comunicazioni intra-UE. Il fornitore che individui un’attività fraudolenta e decida che sono necessarie misure per contrastare prontamente la sospetta frode informa l’autorità nazionale di regolamentazione o un’altra autorità competente il prima possibile e, in ogni caso, entro 5 giorni lavorativi dall’adozione delle misure.
Storico versioni
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