Art. 52

Modifica degli accordi quadro nel contesto di una crisi ai sensi della direttiva 2009/81/CE

In vigore dal 16 dic 2025
Modifica degli accordi quadro nel contesto di una crisi ai sensi della direttiva 2009/81/CE 1.   Qualora almeno due Stati membri concludano un accordo in materia di appalti comuni di prodotti per la difesa per se stessi o per l'Ucraina e qualora giustificato da un'urgenza risultante da una crisi quale definita all', punto 10, della direttiva 2009/81/CE, le norme di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo possono essere applicate a un accordo quadro non contenente norme che disciplinano la possibilità di modificar l’accordo in modo sostanziale. Nell'applicare le norme di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice che ha concluso l'accordo quadro ottiene il consenso dell'impresa con cui ha concluso l'accordo quadro. 2.   Un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può modificare un accordo quadro per prodotti per la difesa esistente se quest'ultimo è stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all', paragrafi 1, 3 e 4, del presente regolamento al fine di aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici quali parti dell’accordo quadro, affinché le sue disposizioni si applichino alle amministrazioni aggiudicatrici che non erano inizialmente parti dell'accordo quadro. L', paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/81/CE non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici che non erano inizialmente parti dell'accordo quadro. 3.   In deroga all', paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, quando aggiudica appalti basati su un accordo quadro il cui valore stimato supera la soglia di cui all' della stessa, un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro può apportare modifiche sostanziali alle quantità fissate in tale accordo quadro fino al 100 % del valore dell'accordo quadro, qualora tale accordo quadro sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli di cui all', paragrafi 1, 3 e 4, del presente regolamento e nella misura in cui la modifica sia strettamente necessaria per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 3, il valore aggiornato è il punto di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. 5.   Nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il principio della parità di diritti e obblighi si applica alle relazioni tra le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti dell'accordo quadro, in particolare per quanto riguarda il costo delle quantità supplementari acquisite. 6.   L'amministrazione aggiudicatrice che abbia modificato un accordo quadro nelle situazioni di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso è pubblicato conformemente all' della direttiva 2009/81/CE.
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Modifica degli accordi quadro nel contesto di una crisi ai sensi della direttiva 2009/81/CE (Art. 52 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo