Art. 3

Piano di cessazione

In vigore dal 16 dic 2025
Piano di cessazione 1.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati predispongono un piano di cessazione per ciascun servizio fiduciario qualificato da essi prestato, nel quale sono stabilite le disposizioni necessarie per l’applicazione efficace e corretta della cessazione del servizio o di parti di esso, al fine di garantire la continuità del servizio e di produrre prove nell’ambito di procedimenti giudiziari, indicando anche le modalità tramite cui le informazioni sono mantenute accessibili in conformità all’articolo 24, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 910/2014. 2.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati predispongono controlli e procedure per garantire la disponibilità per uso interno di politiche, prassi, procedure e accordi con terzi documentati, come pure di qualsiasi altro documento necessario per garantire l’efficacia del piano di cessazione. 3.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati predispongono controlli e procedure per provvedere affinché il loro piano di cessazione e gli eventuali documenti a esso associati siano aggiornati. 4.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati sottopongo a riesame il piano di cessazione e gli eventuali documenti a esso associati almeno ogni due anni e nell’ambito dell’attuazione di eventuali modifiche del prestatore di servizi fiduciari qualificato o dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati, e aggiornano di conseguenza il piano di cessazione. 5.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati gestiscono i rischi specifici connessi alla cessazione della prestazione dei loro servizi fiduciari qualificati nell’ambito del quadro di gestione dei rischi di cui all’. 6.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati provvedono affinché siano mantenute risorse finanziarie sufficienti o si procurano un’assicurazione adeguata a copertura dei costi necessari all’esecuzione efficace del piano di cessazione, anche in caso di cessazione imprevista. 7.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati provvedono affinché nel piano di cessazione siano specificate procedure e modalità idonee almeno per: a) la cessazione dei servizi fiduciari qualificati, ove pertinente anche in relazione alla disattivazione di componenti o servizi tecnici utilizzati per prestare il servizio fiduciario qualificato in questione; b) un aggiornamento tempestivo delle informazioni relative al servizio nell’elenco nazionale di fiducia corrispondente; c) la revoca di eventuali certificati qualificati esistenti e non revocati, da essi rilasciati prima di completare la cessazione del servizio fiduciario qualificato per il rilascio di certificati qualificati, a meno che tutti i pertinenti obblighi dei servizi fiduciari qualificati cessati siano trasferiti a un altro prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo tale da garantire che i certificati qualificati e tutti i servizi connessi continuino a soddisfare senza soluzione di continuità i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014; d) la garanzia che, una volta cessata la prestazione di servizi fiduciari qualificati, non sia possibile creare o rendere utilizzabili ulteriori risultati del servizio fiduciario qualificato mediante l’uso dei dati per la creazione di una firma o di un sigillo del prestatore di servizi fiduciari qualificato; e) la garanzia dell’accessibilità e dell’utilizzabilità di tutte le registrazioni pertinenti detenute dal prestatore di servizi fiduciari qualificato; f) la presa in esame degli scenari di cessazione prevista, imprevista, parziale e totale; g) la garanzia della salvaguardia, dopo la cessazione, degli interessi degli abbonati ai servizi fiduciari qualificati cessati, compresa la custodia costante delle informazioni necessarie per gli abbonati al fine di verificare la validità giuridica dei risultati dei servizi fiduciari qualificati; h) ove applicabile, l’indicazione di eventuali disposizioni adottate per consentire la prestazione di servizi fiduciari qualificati alternativi da parte di altri prestatori di servizi fiduciari qualificati al fine di ridurre al minimo le perturbazioni per gli abbonati; i) la trasmissione di avvisi alle parti note al prestatore di servizi fiduciari qualificato che saranno direttamente o indirettamente interessate dalla cessazione. 8.   Le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 7, lettera e), garantiscono l’accessibilità e l’utilizzabilità dei registri necessari per i seguenti fini: a) la produzione di prove in relazione alla conformità dei servizi fiduciari qualificati al regolamento (UE) n. 910/2014 e al regolamento (UE) 2016/679; b) la garanzia della continuità dei servizi fiduciari qualificati per quanto riguarda i dati di convalida della firma o del sigillo del prestatore di servizi fiduciari qualificato e per quanto riguarda l’abilitazione della custodia costante delle informazioni necessarie per verificare la correttezza dei risultati dei servizi fiduciari creati in precedenza. 9.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati provvedono affinché il piano di cessazione e le registrazioni a esso associate comprendano almeno la documentazione seguente: a) le procedure per la cessazione dei servizi fiduciari qualificati; b) le procedure per il riesame periodico del piano di cessazione di cui al paragrafo 4 e le relative registrazioni; c) le relazioni di verifica relative al piano di cessazione; d) gli accordi di cessazione con terzi coinvolti nella prestazione dei servizi fiduciari qualificati di cui è prevista la cessazione; e) i termini e le condizioni, come pure i documenti sulle prassi e le politiche relative ai servizi fiduciari qualificati.
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