Art. 1

Notifiche all’organismo di vigilanza

In vigore dal 16 dic 2025
Notifiche all’organismo di vigilanza 1.   Nelle notifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 910/2014, i prestatori di servizi fiduciari qualificati contemplano almeno le modifiche significative di tutti gli elementi seguenti: a) le descrizioni del servizio, le politiche, le dichiarazioni sulle pratiche o i termini e le condizioni associati; b) l’architettura tecnica dei servizi fiduciari qualificati o qualsiasi sistema affidabile o prodotto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 910/2014; c) l’hosting di tutti i componenti tecnici necessari per la prestazione dei servizi fiduciari qualificati o i servizi tecnici relativi a tali componenti tecnici; d) l’uso di tecniche crittografiche o di materiali crittografici nella prestazione dei servizi fiduciari qualificati; e) le procedure di registrazione e di identificazione; f) la struttura organizzativa o la governance del prestatore di servizi fiduciari; g) il piano di cessazione; h) le risorse finanziarie e l’assicurazione di responsabilità civile di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014; i) gli elementi che incidono sul contenuto dell’elenco nazionale di fiducia corrispondente; j) i terzi coinvolti nella prestazione dei servizi fiduciari qualificati, compresi subcontraenti o prestatori di servizi, o le clausole contrattuali con tali terzi. 2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono: a) la descrizione della modifica; b) la data e l’ora previste della modifica; c) le ragioni della modifica e, ove applicabile, le prove a sostegno di tali ragioni; d) ove applicabile, i documenti aggiornati.
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