Art. 1
Notifiche all’organismo di vigilanza
In vigore dal 16 dic 2025
Notifiche all’organismo di vigilanza
1. Nelle notifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 910/2014, i prestatori di servizi fiduciari qualificati contemplano almeno le modifiche significative di tutti gli elementi seguenti:
a)
le descrizioni del servizio, le politiche, le dichiarazioni sulle pratiche o i termini e le condizioni associati;
b)
l’architettura tecnica dei servizi fiduciari qualificati o qualsiasi sistema affidabile o prodotto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 910/2014;
c)
l’hosting di tutti i componenti tecnici necessari per la prestazione dei servizi fiduciari qualificati o i servizi tecnici relativi a tali componenti tecnici;
d)
l’uso di tecniche crittografiche o di materiali crittografici nella prestazione dei servizi fiduciari qualificati;
e)
le procedure di registrazione e di identificazione;
f)
la struttura organizzativa o la governance del prestatore di servizi fiduciari;
g)
il piano di cessazione;
h)
le risorse finanziarie e l’assicurazione di responsabilità civile di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014;
i)
gli elementi che incidono sul contenuto dell’elenco nazionale di fiducia corrispondente;
j)
i terzi coinvolti nella prestazione dei servizi fiduciari qualificati, compresi subcontraenti o prestatori di servizi, o le clausole contrattuali con tali terzi.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
la descrizione della modifica;
b)
la data e l’ora previste della modifica;
c)
le ragioni della modifica e, ove applicabile, le prove a sostegno di tali ragioni;
d)
ove applicabile, i documenti aggiornati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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