Art. 8

Indagini annuali nelle aree delimitate e ispezioni delle piante sentinella

In vigore dal 15 dic 2025
Indagini annuali nelle aree delimitate e ispezioni delle piante sentinella 1.   Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano intensive indagini annuali sulle piante specificate come indicato all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa ad Aromia bungii e conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Le indagini sono effettuate conformemente all’, paragrafi 3 e 4, allo scopo di rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato. A integrazione degli esami visivi è possibile ricorrere a piante sentinella, se del caso. Ove opportuno, l’organismo ufficiale responsabile effettua inoltre un campionamento distruttivo mirato. 3.   La progettazione dell’indagine tiene conto degli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio; inoltre la progettazione dell’indagine e lo schema di campionamento usati nelle indagini a fini di rilevazione sono in grado di individuare un livello di presenza dell’organismo nocivo specificato dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 95 %. 4.   Nei casi in cui siano usate piante sentinella, tali piante sono sottoposte a ispezioni almeno una volta al mese durante la stagione di volo. Esse sono distrutte ed esaminate al più tardi prima che l’organismo nocivo specificato sia in grado di completare un intero ciclo vitale nell’area dello Stato membro interessato. 5.   I risultati delle indagini effettuate a norma del presente articolo sono trasmessi alla Commissione utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato II.
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