Art. 6
Deroghe alla definizione di aree delimitate
In vigore dal 15 dic 2025
Deroghe alla definizione di aree delimitate
1. In deroga all’, l’autorità competente può decidere di non stabilire un’area delimitata se vi sono prove del fatto che:
a)
l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nell’area con le piante, il legno o il materiale da imballaggio di legno su cui è stato rilevato e le piante, il legno o il materiale da imballaggio di legno in questione sono stati infestati prima della loro introduzione nell’area interessata e non si è verificata alcuna moltiplicazione dell’organismo nocivo specificato o si tratta di una rilevazione isolata che non dovrebbe portare all’insediamento; e
b)
sulla base dei risultati di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate non vi è alcun insediamento dell’organismo nocivo specificato e la diffusione e la riproduzione dell’organismo nocivo specificato non sono possibili a motivo della sua biologia.
2. Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
a)
adotta misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda;
b)
per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, e non meno di quattro anni consecutivi, effettua indagini in un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, e in maniera regolare e intensiva, conformemente all’, almeno durante il primo periodo di volo dell’organismo nocivo specificato;
c)
risale all’origine dell’infestazione, esaminando le piante specificate, il legno o il materiale da imballaggio di legno specificato intorno al luogo della rilevazione per verificare se presentano o meno segni di infestazione, anche tramite campionamento distruttivo mirato, allo scopo di escludere la presenza di larve;
d)
sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e
e)
adotta qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 (8), e all’applicazione di un approccio integrato secondo i principi stabiliti nell’ISPM n. 14 (9).
Il paragrafo 2, lettera b), non si applica nei casi in cui la presenza o la comparsa di adulti dell’organismo nocivo specificato nella pianta specificata, nel legno o nel materiale da imballaggio di legno specificato può essere esclusa in modo inequivocabile e i motivi di tale conclusione sono stati comunicati per iscritto alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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