Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 dic 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«organismo nocivo specificato»: Aromia bungii (Faldermann);
2)
«piante specificate»: piante da impianto, escluse le sementi, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Prunus spp.;
3)
«piante sentinella»: piante specificate appositamente piantate per favorire la rilevazione precoce dell’organismo nocivo specificato e utilizzate a fini di indagini;
4)
«legno e materiale da imballaggio di legno specificati»: legno e materiale da imballaggio di legno di Prunus spp.;
5)
«area delimitata per il contenimento»: un’area elencata nell’allegato I, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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