Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 dic 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «organismo nocivo specificato»: Aromia bungii (Faldermann); 2) «piante specificate»: piante da impianto, escluse le sementi, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Prunus spp.; 3) «piante sentinella»: piante specificate appositamente piantate per favorire la rilevazione precoce dell’organismo nocivo specificato e utilizzate a fini di indagini; 4) «legno e materiale da imballaggio di legno specificati»: legno e materiale da imballaggio di legno di Prunus spp.; 5) «area delimitata per il contenimento»: un’area elencata nell’allegato I, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato.
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