Art. 1
Oggetto
In vigore dal 15 dic 2025
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Aromia bungii (Faldermann), misure per la sua eradicazione, laddove ne sia rilevata la presenza in tale territorio, e misure per il suo contenimento, qualora l’eradicazione non sia più possibile.
Storico versioni
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