Art. 11
Comunicazione
In vigore dal 15 dic 2025
Comunicazione
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione in cui figurano:
a)
le misure adottate durante l’anno civile precedente a norma del presente regolamento e i risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 10;
b)
il numero di campioni raccolti conformemente all’, paragrafo 2;
c)
i motivi del ricorso alla deroga di cui all’, paragrafo 4, e le misure adottate di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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