Art. 11

Comunicazione

In vigore dal 15 dic 2025
Comunicazione Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione in cui figurano: a) le misure adottate durante l’anno civile precedente a norma del presente regolamento e i risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 10; b) il numero di campioni raccolti conformemente all’, paragrafo 2; c) i motivi del ricorso alla deroga di cui all’, paragrafo 4, e le misure adottate di conseguenza.
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