Art. 2

Divieto di trasferimento

In vigore dal 12 dic 2025
Divieto di trasferimento 1.   È vietato qualsiasi trasferimento diretto o indiretto di attività o riserve della Banca centrale di Russia o di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo. 2.   Le disponibilità liquide corrispondenti alle attività e alle riserve di cui al paragrafo 1 sono gestiti separatamente.
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