Art. 3

Comunicazione

In vigore dal 12 dic 2025
Comunicazione 1.   Nella misura in cui non sia già previsto da altre disposizioni del diritto dell’Unione e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, tra cui la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario quali definiti all’ del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), le imprese di assicurazione e di riassicurazione quali definite all’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), i depositari centrali di titoli quali definiti all’ del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e le controparti centrali quali definite all’ del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) trasmettono alla Commissione, entro il 14 marzo 2026, le informazioni sulle attività e le riserve di cui all’ del presente regolamento che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. Tali informazioni sono aggiornate ogni tre mesi e comprendono almeno quanto segue: a) i dati identificativi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo che possiede, detiene o controlla tali attività e riserve, compresi il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA o il codice fiscale; b) l’importo o il valore di mercato delle attività e riserve alla data di comunicazione; c) i tipi di attività o riserve, le cripto-attività e altre categorie di attività pertinenti, comprese le attività non finanziarie. Per ciascuna delle categorie citate e ferma restando la disponibilità del dato, sono indicate le caratteristiche pertinenti quali quantità, ubicazione, valuta, scadenza, e condizioni contrattuali tra l’entità che effettua la comunicazione e il proprietario dell’attività. 2.   Se la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che effettua la comunicazione ha accertato una perdita o un danno straordinario e imprevisto alle attività e riserve di cui all’, l’informazione è trasmessa immediatamente alla Commissione. 3.   Gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggetti all’obbligo di comunicazione di cui al presente articolo cooperano con la Commissione alla verifica delle informazioni ricevute. La Commissione può chiedere tutte le ulteriori informazioni di cui necessita per compiere tale verifica. Qualora tale richiesta sia indirizzata a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo, la Commissione la trasmette simultaneamente all’autorità competente dello Stato membro interessato. Le informazioni ricevute dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato. 4.   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri usano le informazioni loro comunicate o da esse ricevute in conformità del presente articolo unicamente per gli scopi per i quali sono state comunicate o ricevute. 5.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 (11) e (UE) 2018/1725 (12) del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento e per un’effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell’applicazione del presente regolamento.
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