Art. 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628

In vigore dal 11 dic 2025
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628 Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628, in ciascuna delle quattro tabelle, nella colonna «Altre disposizioni» è aggiunto il punto seguente: «6. Tenuto conto dell’effettiva assunzione, da parte degli animali, di acqua di abbeveraggio rispetto ai mangimi, occorre garantire che la quantità di acido guanidinoacetico somministrata nell’acqua di abbeveraggio non sia superiore a quella che si somministrerebbe nei mangimi al tenore massimo di 1 200 mg/kg di mangime completo.».
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