Art. 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628
In vigore dal 11 dic 2025
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628, in ciascuna delle quattro tabelle, nella colonna «Altre disposizioni» è aggiunto il punto seguente:
«6.
Tenuto conto dell’effettiva assunzione, da parte degli animali, di acqua di abbeveraggio rispetto ai mangimi, occorre garantire che la quantità di acido guanidinoacetico somministrata nell’acqua di abbeveraggio non sia superiore a quella che si somministrerebbe nei mangimi al tenore massimo di 1 200 mg/kg di mangime completo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2505:oj#art-2