Art. 3
Tenuta dei registri relativi al 2026
In vigore dal 10 dic 2025
Tenuta dei registri relativi al 2026
1. Le piattaforme d’asta e la Commissione conservano le informazioni di cui all’ in forma elettronica e in modo sicuro fino al 31 dicembre 2031.
2. Su richiesta della Commissione e fino al 31 dicembre 2031, le piattaforme d’asta forniscono tempestivamente le informazioni di cui all’.
3. Fino al 31 dicembre 2031 le piattaforme d’asta comunicano senza indebito ritardo alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che potrebbero avere un impatto sul calcolo del prezzo medio trimestrale a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2548:oj#art-3