Art. 2

Accesso alle informazioni relative al 2026

In vigore dal 10 dic 2025
Accesso alle informazioni relative al 2026 1.   Le piattaforme d’asta di cui all’, paragrafo 3, forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per calcolare il prezzo dei certificati CBAM a norma dell’ alla fine del periodo d’offerta di ciascuna asta che gestiscono. 2.   La Commissione ha accesso immediato, diretto e gratuito alle informazioni di cui al paragrafo 1.
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