Art. 5

Metodologia di monitoraggio a livello di impianto

In vigore dal 10 dic 2025
Metodologia di monitoraggio a livello di impianto 1.   Le emissioni dirette di un processo di produzione sono determinate conformemente ai principi e ai metodi di monitoraggio di cui all'allegato II, sezioni A e B, e utilizzando le metodologie e le norme di monitoraggio definite conformemente alla sezione B di tale allegato. 2.   Se nella produzione di un'unità funzionale sono coinvolti flussi di calore, si applicano le norme di monitoraggio e di calcolo di cui all'allegato II, sezione C. 3.   Per le merci complesse, le emissioni dei precursori sono monitorate conformemente alle norme di cui all'allegato II, sezione E. 4.   Le emissioni indirette sono determinate monitorando il consumo di energia elettrica nel processo di produzione pertinente, conformemente all'allegato II, sezione D. 5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, i gestori elaborano e attuano un piano di monitoraggio contenente almeno gli elementi di cui all'allegato II, punto A.5. 6.   Il piano di monitoraggio è presentato in inglese.
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