Art. 4

Processi di produzione e unità funzionale

In vigore dal 10 dic 2025
Processi di produzione e unità funzionale 1.   I gestori di un impianto individuano, entro i limiti del sistema di un impianto, il processo di produzione delle merci cui si applica la stessa unità funzionale. L'individuazione del processo di produzione assicura che i materiali in entrata, i materiali in uscita e le emissioni possano essere monitorati conformemente all'allegato II e che le emissioni dirette e indirette, se del caso, possano essere attribuite alle merci cui si applica un'unità funzionale. 2.   Le quantità di merci prodotte classificate con lo stesso codice NC, espressa in tonnellate, costituisce l'unità funzionale, ad eccezione delle merci di cui ai paragrafi 3, 4 e 5. 3.   Per l'energia elettrica, i kWh costituiscono l'unità funzionale. 4.   Per i concimi, i seguenti elementi costituiscono l'unità funzionale: (a) per i codici NC 2808 00 00 , 2814 e 3105 , i chilogrammi di azoto contenuti nelle merci prodotte con i rispettivi codici NC; (b) per i codici NC dei concimi diversi da quelli elencati alla lettera a), le unità supplementari di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 delle merci prodotte con i rispettivi codici NC. 5.   Per i codici NC 2523 10 00 , 2523 21 00 , 2523 29 00 , 2523 90 00 , l'unità funzionale è costituita dalle tonnellate di clinker contenute nelle merci prodotte con i rispettivi codici NC. 6.   Se le merci cui si applica la stessa unità funzionale sono prodotte utilizzando diversi percorsi produttivi all'interno di un impianto, si utilizza un unico processo di produzione che comprende tutti i percorsi produttivi. 7.   La suddivisione di un impianto in impianti diversi, affinché percorsi produttivi altrimenti collegati a un unico processo di produzione siano effettuati in impianti distinti, è consentita solo se i gestori dimostrano l'esistenza di valide ragioni commerciali connesse alla loro attività economica per attuare tale suddivisione. Le ragioni commerciali sono considerate valide se l'elusione del regolamento (UE) 2023/956 non costituisce lo scopo principale o uno degli scopi principali. 8.   Se merci cui si applicano unità funzionali diverse sono prodotte attraverso gli stessi processi di produzione, i gestori possono definire un unico processo di produzione multifunzionale. In tal caso si applicano le norme di attribuzione di cui all'allegato III, punto A.2. Nelle situazioni specificate al punto A.4 di tale allegato, la definizione di un unico processo di produzione multifunzionale è obbligatoria. 9.   Se i precursori pertinenti per le merci complesse sono prodotti nello stesso impianto delle merci complesse e se i rispettivi precursori non sono trasferiti fuori dall'impianto per essere venduti o utilizzati in altri processi di produzione, la produzione di precursori e merci complesse può essere inclusa in un processo di produzione comune. In tal caso il monitoraggio e il calcolo delle emissioni incorporate dei precursori e delle merci complesse sono effettuati congiuntamente.
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