Art. 12
Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32
In vigore dal 1 dic 2025
Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32
1. Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32. Nell'ambito della pesca del salmone oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare tenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.
2. Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca della trota di mare e del salmone con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
3. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose adottate in conformità degli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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